LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
    Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso proposto l'8 luglio
1987  dall'Ufficio  del  registro  (ora  Ufficio  delle  entrate)  di
Avezzano  nei  confronti  di  Ridolfi  Idio ed avverso la decisione 4
maggio  1987,  n. 136  della  Commissione  tributaria  di II grado de
L'Aquila (sez. IV).
    Con  rogito  16  gennaio 1984 Ridolfi Idio ha acquistato da Rubeo
Romolo  (assegnatario dall'Ente Fucino), al dichiarato prezzo di lire
160  milioni,  un  terreno seminativo di circa quattro ettari sito in
localita'  Fucino  e  -  deve ritenersi (cfr. l'ultima «premessa» del
rogito)  -  non confinante con altre proprieta' dello stesso Ridolfi.
Alla  registrazione  del  rogito le imposte di registro, ipotecaria e
catastale  sono  state  percette in misura fissa, avendo Ridolfi Idio
dichiarato  di  effettuare  l'acquisto  «per  l'arrotondamento  della
proprieta'  rustica  da  lui  posseduta» e chiesto i benefici fiscali
previsti  dalla  legge  6  agosto  1954  n. 604,  ove tra l'altro era
richiesto  che  il terreno acquistato «in aggiunta ad eventuali altri
fondi posseduti a titolo di proprieta' od enfiteusi dall'acquirente o
comunque  dagli  appartenenti  al suo nucleo familiare, non ecceda di
oltre   un   decimo   la  superficie  corrispondente  alla  capacita'
lavorativa  dei membri contadini del nucleo familiare stesso, con una
tolleranza del 10%».
    Al   momento   della   registrazione   l'acquirente   ha  esibito
l'attestazione  provvisoria  del  competente  Ispettorato provinciale
agrario,  certificante  soltanto  l'avvio  di una istruttoria. Non e'
stata acquisita agli atti del presente giudizio notizia circa l'esito
di  tale  istruttoria,  forse  conclusasi  in  senso  non  favorevole
all'acquirente  (gia' proprietario di altri cinque terreni, posto che
lo   stesso  il  22  dicembre  1984  si  e'  rivolto  all'Ispettorato
dipartimentale  delle  foreste  de  L'Aquila,  adducendo il carattere
montano della piana del Fucino.
    Con  atto 2 gennaio 1985 il capo di questo diverso Ispettorato ha
attestato  la  rispondenza  dell'acquisto  in  questione  «allo scopo
dell'arrotondamento  della proprieta' coltivatrice» del Ridolfi. Dopo
aver   ottenuto   questa   attestazione,  l'acquirente  ha,  mediante
scrittura  privata  autenticata  lo  stesso  giorno  2  gennaio 1985,
espresso  una sua dichiarazione unilaterale qualificata «integrativa»
per  correggere  l'art. 5  del  contratto rogitato il 16 gennaio 1984
laddove  era  stato invocata la citata legge n. 604 del 1954 anziche'
l'art. 9 comma secondo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
    Con  avviso  di  liquidazione  notificato  il  21  febbraio  1985
l'Ufficio  del  registro  ha  chiesto al Ridolfi il pagamento di lire
29.635.000  per  decadenza  dai  benefici  fiscali  determinata dalla
omessa   esibizione   entro   un   anno  del  certificato  definitivo
dell'Ispettorato    provinciale    agrario.   Avverso   l'avviso   il
contribuente  ha  proposto alla Comm. trib. di I grado di Avezzano un
ricorso che e' stato accolto con decisione 17 marzo 1986 n. 870/1985,
confermata   in  secondo  grado  dalla  decisione  sopra  menzionata.
L'ufficio  ha qui proposto ricorso e ne ha chiesto la trattazione. Il
31  maggio  1996  Ridolfi  Idio  e'  deceduto, e il presente processo
prosegue nei confronti degli eredi.
    La  decisione  qui  impugnata  ha  reputato  che «non sembra aver
rilevanza»  la circostanza della sostituzione, mediante dichiarazione
unilaterale  dell'acquirente  successiva  al rogito presentato per la
registrazione,   della  disposizione  agevolatrice  (a  favore  delle
piccola  proprieta'  contadina)  indicata  in  tale  rogito con altra
disposizione (a favore dei territori montani) parimenti agevolatrice.
Nel   suo  ricorso  l'ufficio  ha  invece  nuovamente  sostenuto  che
determinante  e'  l'omessa  presentazione  entro  l'anno della «unica
documentazione  idonea  a mantenere i benefici» solo provvisoriamente
concessi all'acquirente.
    Reputa   questa   sezione   che  la  doglianza  dell'ufficio  sia
condivisibile,  sia  perche' le imposte di che trattasi devono essere
applicate  sulla  base del contenuto dell'atto «cartolare» presentato
per  la  registrazione  (arg.  da art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 634  e  art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), sia per quanto
disposto  dall'art.  35 della legge 26 maggio 1965 n. 520, sia infine
perche'  anche  la  agevolazione prevista dall'art. 36 della legge 25
luglio  1952, n. 991 (e successive modificazioni) e dall'art. 9 comma
secondo   del   d.P.R.   29   settembre   1973,  n. 601  deve  essere
esplicitamente  e  specificamente  richiesta  nel  contesto dell'atto
presentato per la registrazione.
    Nel  ricorso introduttivo della lite il contribuente ha sostenuto
che  «il  secondo  atto  notar  Di  Giovanni  2 gennaio 1985 fa parte
integrante  dell'atto  di  acquisto»  datato 16 gennaio 1984). Questa
asserzione  e'  palesemente erronea: la scrittura privata autenticata
il   2   gennaio   1985   reca  solo  una  dichiarazione  unilaterale
dell'acquirente;  e  comunque  essa  e'  atto  diverso  dal rogito 16
gennaio  1984 come tale separatamente presentato per la registrazione
il 15 gennaio 1985.
    Nel   predetto   ricorso  introduttivo  il  contribuente  non  ha
formulato  una  domanda  in  via  subordinata  volta  ad  ottenere la
riduzione  dell'imposta  di  registro,  nell'avviso  di  liquidazione
quantificata   con   applicazione   dell'aliquota  del  15%  prevista
dall'art. 1-bis  aggiunto  - con relativa «nota» - alla tariffa parte
prima  allegato  A)  del  d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 634 dall'art. 2
comma primo della legge 21 febbraio 1977, n. 36.
    E  non  risulta  abbia  prodotto al notaio rogante certificazione
della qualita' - eventualmente posseduta - di imprenditore agricolo a
titolo  principale.  Pertanto, questo giudice «comune» non puo', allo
stato   della   legislazione   e  per  limite  processuale,  disporre
l'applicazione  della  aliquota  «normale»  dell'8%  stabilita  per i
trasferimenti  immobiliari  dalla  anzidetta «nota» mediante richiamo
dell'art. 1  della stessa tariffa, e confermata, per gli imprenditori
agricoli  a  titolo principale, dall'art. 2 della tariffa parte prima
allegata  al testo unico approvato con d.P.R 26 aprile 1986, n. 131 e
dalla  relativa  nota  prima. Giova precisare che queste disposizioni
del  testo unico non sono «piu' favorevoli ai contribuenti», e quindi
non opera l'art. 79 comma primo del medesimo testo unico.
    Poiche'  l'accoglimento  del  ricorso  qui  proposto dall'Ufficio
comporterebbe  declaratoria  della  piena legittimita' dell'avviso di
liquidazione  notificato  il  21  febbraio 1985, la sezione reputa di
dover  sollevare  l'ufficio  questione di legittimita' costituzionale
del  citato  -  e  dall'ufficio  applicato  -  art. 2  della legge 21
febbraio   1977,   n. 36   (ossia   dell'art. 1-bis  citato  e  delle
strettamente  collegate  disposizioni aggiunte agli artt. 4 e 8 della
tariffa  parte  prima allegato A) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634)
nonche'  delle conseguenti disposizioni trasposte nella tariffa parte
prima  del  testo unico approvato con d.P.R 26 aprile 1986 n. 131, in
relazione  agli  artt. 3 comma primo, 11, 42 commi primo e secondo, e
53 comma primo Cost. ed al previgente art. 117 Cost.
    La  questione  e' rilevante ai fini della decisione sulla pretesa
per  imposta  di registro vantata dall'Ufficio con applicazione della
aliquota «punitiva» (cosi' Cass. 26 maggio 1997, n. 4060) del 15%.
    L'art. 53  Cost.  come  noto  stabilisce una relazione tra doveri
tributari  di  «tutti»  i  soggetti  e «loro capacita' contributiva».
L'aliquota  del 15% (in luogo della aliquota «normale» dell'8%) della
quale si tratta non e' correlata ed una maggiore e speciale capacita'
contributiva  dei  soggetti  acquirenti  «terreni agricoli e relative
pertinenze»   allorquando   tali   soggetti   siano  «diversi»  dagli
imprenditori  agricoli  a titolo principale. La introduzione nel 1977
di  detta  elevata  aliquota  appare  aver  perseguito  finalita' non
riconducibili  al  «concorrere  alle  spese pubbliche», e soprattutto
«protezionistiche»   degli   imprenditori  agricoli  e  di  indiretto
sostegno   di   alcune   associazioni   di  categoria  attraverso  la
dissuasione  di  iniziative  di  acquisto  di terreni agricoli e loro
pertinenze  da  parte  di «altri» soggetti e la conseguente riduzione
della domanda di aspiranti acquirenti ed anche attraverso l'incentivo
ad adesioni piu' o meno effettive alle anzidette associazioni. Non e'
compito  del remittente esaminare se queste finalita' extratributarie
siano  o meno tuttora valide dopo la forte riduzione del numero degli
agricoltori  e delle superfici coltivate, e se sia o meno ravvisabile
un  interesse  generale a frenare l'impiego di capitali nell'acquisto
di  terreni  agricoli  ed  a  contenere  i  prezzi  di  tali beni. Il
remittente  deve  limitarsi ad osservare che l'art. 53 Cost. non pare
consentire utilizzazioni «protezionistiche» della fiscalita' generale
attraverso  aliquote  «punitive»,  che  le  finalita' di salvaguardia
della effettiva destinazione agricola dei terreni possono essere - ed
in concreto sono - perseguite mediante piu' appropriati strumenti (ad
esempio,    previsioni   urbanistiche   o   specifiche   disposizioni
legislative anche regionali), e che l'acquisto di terreni agricoli da
parte  di  soggetti  concretamente impegnati nelle attivita' agricole
puo'  essere  favorito  mediante  aiuti  selettivi  od altri similari
interventi non tributari.
    Giova  puntualizzare  che  quanto  teste'  osservato in ordine al
disincentivo  fiscale  di  che  trattasi non comporta dubbi ulteriori
circa  la  legittimita'  costituzionale delle agevolazioni tributarie
incentivanti  (non  e'  il  caso  di  soffermarsi qui su questioni di
diritto  europeo);  queste  ultime operano in modo nettamente diverso
sul  piano  economico,  e sono riconducibili ad una differente figura
giuridica. Un esempio (ipotetico) puo' essere utile: qualora abolisse
le  vigenti  agevolazioni  per  la  «prima  casa»  ed introducesse un
trattamento  tributario fortemente dissuasivo a carico soltanto degli
aspiranti  acquirenti  di  immobili residenziali gia' proprietari, il
legislatore   innoverebbe   radicalmente   i  connotati  economico  e
giuridico della disciplina del settore.
    D'altro canto, e cio' si osserva anche con riguardo al previgente
art. 117  Cost.  ed  alle  competenze  europee  m  materia  di  P.AC.
(politica  agricola  comune),  l'accesso  di soggetti alle iniziative
economiche   in   agricoltura   potrebbe   essere  modulato  in  modo
differenziato a seconda delle diverse produzioni e dei diversi ambiti
territoriali  (anche  infraregionali).  Per  il  che  la  dissuasione
mediante  norma  statale  di  generale  portata  riferita a categoria
residuale  di  soggetti  aspiranti  acquirenti (di terreni agricoli e
loro  pertinenze)  potrebbe  risultare  non  coerente  con  linee  di
politica  agricola  espresse  sia  a  livello  europeo  sia  in  sede
regionale.
    La citata legge 21 febbraio 1977, n. 36 ha inoltre introdotto una
diseguaglianza  non  compatibile  con l'art. 3 Cost. rispetto al gia'
non   lieve   trattamento  «normale»  previsto  per  i  trasferimenti
immobiliari   dall'art. 1   della   tariffa   all'epoca   vigente.  I
trasferimenti  di  beni  immobili  sono  in  via normale sottoposti a
trattamenti fortemente differenziati (ad esempio, il trasferimento di
immobili  anche  di  cospicuo valore da impresa ad impresa avviene in
regime  IVA a costo fiscale irrisorio, ogni qualvolta l'acquirente ha
diritto  alla  detrazione  ex  art. 19  del  d.P.R  26  ottobre 1972,
n. 633).   La   legge   del   1971   menzionata   ha  introdotto  una
diseguaglianza  ulteriore, in ragione del soggetto acquirente, la cui
razionalita' o meno si sottopone al giudizio del giudice delle leggi.
    Si sono dinanzi evocati anche i parametri costituzionali indicati
dall'art.  42 Cost. Il sostanzioso disincentivo posto dalla legge del
1977  citata  all'accesso  alla proprieta' di terreni agricoli e loro
pertinenze  potrebbe  essere  reputato  incompatibile  con il diritto
costituzionalmente  garantito  all'accesso  alla  proprieta'  privata
(«accessibile  a  tutti»);  e  cio'  con  riguardo  sia all'aspirante
compratore che puo' rinunciare all'acquisto del diritto di proprieta'
in  considerazione  della  pesante  imposizione,  sia al proprietario
offerente  in  vendita il quale vede ridotto il prezzo conseguibile e
per effetto della riduzione del numero dei concorrenti all'acquisto e
per  effetto  -  qualora, malgrado tutto, tale acquisto abbia luogo -
della  parziale  «traslazione  all'indietro»  del carico fiscale. Ne'
possono  evocarsi  i  limiti,  menzionati  dall'art. 42 comma secondo
Cost.,  posti  alla proprieta' «allo scopo di assicurarne la funzione
sociale»; detti limiti parrebbe concernano l'esercizio delle facolta'
dominicali e non l'accesso alla proprieta'.